FenImprese Salerno ha creato al proprio interno un team di professionisti specializzati nel settore della proprietà industriale ed intellettuale ed in particolare ad esempio in relazione ai marchi, ai disegni, ai brevetti ed al diritto d’autore.
L’ufficio specializzato nel settore della proprietà industriale ed intellettuale
Il team offre a tutti i nostri associati consulenza specializzata nel settore della proprietà industriale ed intellettuale. La sfida del mercato contemporaneo obbliga le Aziende che ambiscono a posizioni leader nel mercato ad investire in ricerca, sviluppo, innovazione e creatività. Attraverso un qualificato servizio di consulenza in proprietà intellettuale e al costante supporto nelle fasi di ricerca, deposito, ottenimento e difesa di brevetti, marchi e designs in Italia ed all’estero, assicuriamo la più completa, e tempestiva assistenza per valorizzare e proteggere il patrimonio intellettuale ed industriale delle imprese. Una capillare rete di corrispondenti esperti in proprietà intellettuale affidabili e preparati permettono ai clienti del nostro studio di essere presenti in tempo reale presso gli Uffici Marchi e Brevetti di tutto il mondo. Un approccio internazionale, agile e dinamico, in sinergia con un team di professionisti specializzati in ambito tecnico scientifico, giuridico e linguistico consentono allo Studio di generare risposte personalizzate per i propri clienti e per la tutela delle loro idee.
La registrazione del marchio
La Registrazione del Marchio attribuisce un diritto esclusivo al suo titolare che ha il potere di vietare a terzi l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi uguali o analoghi a quelli contraddistinti dal marchio.
Possono essere registrati come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente, come parole (anche i nomi di persone entro certi limiti), disegni, loghi, lettere, cifre, ma anche suoni, essenze, forme del prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, laddove siano distintivi.
Secondo la copertura territoriale, si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:
- Marchio Nazionale Italiano o estero che conferisce un’esclusiva sul territorio italiano o estero scelto;
- Marchio Europeo (EUTM), che conferisce un’esclusiva in tutti i 28 paesi dell’Unione Europea;
- Marchio Internazionale (IR) che conferisce un’esclusiva in uno o più dei quasi 100 Paesi europei e extraeuropei aderenti al Protocollo di Madrid.
La registrazione di un disegno o modello
ITALIA
In Italia la forma di tutela più importante è la registrazione di un disegno o modello, che può essere ottenuta presentando un’apposita domanda di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Secondo la normativa vigente, la registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. In particolare ne deriva il diritto di escludere ai terzi la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato. Secondo il Codice di Proprietà Industriale (CPI), i diritti conferiti dalla registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, tenendo conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento (Art. 31 CPI).
ESTERO
Per tutelare un disegno o modello all’estero esistono sostanzialmente tre possibilità:
– deposito di una serie di domande di registrazione nazionale nei paesi di interesse, ciascuna distinta e indipendente dalle altre;
– deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello Comunitario (RCD) tramite un unico deposito presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), per tutelare i propri diritti contemporaneamente in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
– deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello Internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) , per tutelare i propri diritti contemporaneamente in tutti gli Stati Contraenti (tra i quali l’Italia) con la stessa protezione che il modello otterrebbe da singoli depositi diretti in ogni singolo paese.
La registrazione di un brevetto
La registrazione di un brevetto conferisce diritti esclusivi sull’invenzione per un periodo limitato, in genere 20 anni. Altre persone non possono realizzare, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare un prodotto o un processo basato su un’invenzione brevettata. È possibile dare a terzi l’autorizzazione temporanea ad utilizzare un’invenzione tramite un accordo di licenza o vendere il brevetto ad altri. Non è possibile rinnovare il brevetto dopo la scadenza.
Un brevetto tutela qualsiasi invenzione tecnica: nuovi prodotti o servizi che implicano un’attività inventiva e hanno un’applicazione industriale.
Per sapere se invenzioni analoghe sono già state brevettate, è possibile consultare il sito dell’ Ufficio europeo dei brevetti , in particolare le FAQ sulla ricerca dei brevetti , oppure la banca dati Espacenet .
Se serve una tutela in un unico paese europeo, è preferibile registrare il brevetto a livello nazionale. Verifica l’ ufficio locale brevetti da contattare.
Per una protezione a livello dell’UE, è possibile depositare un brevetto europeo presso l’ Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Un brevetto europeo deve essere convalidato dall’ufficio brevetti nazionale di ciascun paese in cui si richiede la tutela. A seconda della legislazione nazionale, occorre fornire traduzioni o pagare una tassa entro una certa scadenza.
Per una tutela a livello internazionale, è necessario contattare l’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Il Diritto d’autore (o proprietà intellettuale, o copyright) e la sua tutela
Il diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), sinonimo anche di “proprietà intellettuale” o “copyright” è sostanzialmente il diritto che ha il creatore di un’opera dell’ingegno (musicale, filmica, letterale, di software e inerenti alle arti figurative) di utilizzare tale opera e disporne nel modo che ritiene più opportuno, ad esempio percependo utili sulla vendita o sulla concessione di tale diritto.
I termini “proprietà intellettuale”, “copyright” e “privativa intellettuale” sono sinonimi esatti del “diritto d’autore”, che è sempre bene far tutelare da un avvocato specializzato. Tale diritto nasce per legge sulla base della semplice creazione dell’opera. Chiaramente esistono casi in cui sorge un problema di ordine temporale: chi ha per primo creato l’opera? Per questo, benchè non sia obbligatoria poichè il diritto d’autore sorge naturalmente, è buona norma eseguire la registrazione dell’opera.
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